A tutti gli interessati,

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche), è obbligatorio l’utilizzo del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) da parte di tutte le imprese e degli operatori che svolgono attività di gestione rifiuti.

Il sistema RENTRI è finalizzato a garantire una corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti per migliorare la prevenzione e il controllo delle illegalità ambientali.

Nello specifico ecco le casistiche:

le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni artigianali e industriali e da trattamento rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti:

  • Sono tenuti all’iscrizione dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
  • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
  • Trasmettono al RENTRI dati del registro carico/scarico
  • I produttori emettono i FIR in cartaceo con nuovo modello e vidimazione digitale
  • I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

 

Produttori di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque (con più di 10 e meno di 50 dipendenti):

 

  • Sono tenuti all’iscrizione dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
  • Dal 13 febbraio 2025 tengono registro cartaceo di carico/scarico con nuovo modello vidimato presso la CCIAA ed emettono i FIR con nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
  • Dalla data di iscrizione, tengono registro carico/scarico in formato digitale, trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale dei rifiuti pericolosi

 

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese (anche se hanno più di 10 dipendenti ex art. 13 comma 1 lett.C) DM 59/2023:

 

  • Sono tenuti all’iscrizione dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
  • tengono registro cartaceo di carico/scarico con nuovo modello vidimato presso la CCIAA ed emettono i FIR con nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
  • Dalla data di iscrizione, tengono registro carico/scarico in formato digitale, trasmettono al RENTRI i dati di registro carico/scarico
  • Dal 13 febbraio 2026, emettono FIR in formato digitale e trasmettono al RENTRI i dati del FIR in formato digitale

 

NON DOVRANNO ISCRIVERSI AL RENTRI E NON DOVRANNO TENERE IL REGISTRO CARICO/SCARICO, MA DAL 13 FEBBRAIO 2025 DOVRANNO REGISTRARSI AL RENTRI PER EMETTERE E VIDIMARE IL FIR CARTACEO:

 

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti NON pericolosi per lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti NON pericolosi per attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costrizioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti NON pericolosi NON rientranti nell’ambito di ente o impresa.

 

Per ulteriori informazioni, lo Studio è a completa disposizione.

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti.

 

 

Vuoi maggiori informazioni? Possiamo esserti d’aiuto?