Con il provvedimento 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.
La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
- aventi ad oggetto atti impositivi,
- in cui è parte l’Agenzia delle entrate,
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio
- il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.
Quando va usato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie?
Il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate deve essere utilizzato dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.
Quali sono le controversie definibili?
Sono definibili le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio (DL 119/2018) che riguarda le controversie:
- attribuite alla giurisdizione tributaria;
- aventi ad oggetto atti impositivi;
- in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
- il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
- per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi come ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Quali sono le controversie non definibili?
Come chiarito nella risposta sopra, le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi, sono pertanto esclusi dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione, come ad esempio
- avvisi di liquidazione,
- ruoli e cartelle di pagamento.
Quando va presentato il modello con la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti?
Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.
Quali sono le modalità e i termini di versamento?
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, nel caso in cui gli importi da versare superino mille euro.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo.
Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Come si perfeziona la definizione agevolata?
La definizione agevolata si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. A norma dell’articolo 6, comma 7, del DL n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DL n, 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.