Desideriamo portare i nostri Clienti a conoscenza delle novità relative alla documentazione di prova delle cessione intracomunitarie a partire dal 2020.

Il 1° gennaio 2020, infatti, entrerà in vigore il Regolamento Ue 1912/18, che ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

La questione della prova delle cessioni intracomunitarie si pone come un punto focale per l’espansione delle imprese all’estero. Infatti, come noto, le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Sino ad ora, per le cessioni intraunionali, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni (confronta risoluzioni 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto Cmr, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste, in primis ai clienti, nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco
fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.

Il legislatore europeo è intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.
Peraltro, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue. Infatti, la risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell’Ue regolamento unionale. In definitiva, il tema si presenta estremamente
attuale, fondamentale in termini di compliance e di chance commerciali con gli altri Stati membri e deve essere necessariamente valutato e monitorato dalle singole imprese, a seconda delle diverse esigenze di business.

A beneficio dei nostri Clienti, pubblichiamo qui appresso alcuni casi pratici di applicazione della nuova disciplina.

Cessioni intracomunitarie: Casi pratici

Presupposti per la realizzazione delle prove:

  • Entrambi gli operatori (cedente e cessionario) devono essere soggetti passivi d’imposta in due diversi Stati membri dell’Unione europea.
  • La cessione deve avvenire a titolo oneroso.
  • I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato
    membro.

1) Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore certifica che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto e è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contradditori, relativi al trasporto/spedizione dei beni:

  • documento o lettera CMR con firma
  • polizza di carico
  • fattura di trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere

rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore oppure che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti documenti, in combinazione con uno dei seguenti:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione/trasporto dei beni 
  • documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che confermi l’arrivo dei
    beni nello Stato UE di destinazione
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal
    compratore.

2) Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati/spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dell’acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione deve indicare:

  • la data di rilascio
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente
  • la quantità e la natura dei beni
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione di tali mezzi
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Almeno due degli elementi di prova non contradditori, quali:

  • documento o lettera CRM con firma
  • polizza di carico
  • fattura di trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere

rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore o uno qualsiasi dei suddetti documenti, in combinazione con una polizza assicurativa relativa alla spedizione, o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità, o con la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.

Dal punto di vista gestionale, l’impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.

Assonime consiglia di far inserire nei contratti di vendita con i propri clienti Ue, apposite clausole che li obblighino a comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato in tale documento.

Un’altra clausola, poi, potrebbe prevedere l’impegno da parte del cessionario Ue a risarcire il cedente delle imposte delle sanzioni e degli interessi, che l’Amministrazione finanziaria dovesse richiedergli, in sede di accertamento, per il mancato invio all’estero dei beni ceduti con la clausola di resa “ex works”.

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