In occasione di Telefisco del 05.2.2025 l’AdE è intervenuta fornendo chiarimenti sulle condizioni essenziali per la non imponibilità della cessione intracomunitaria, indicando le tipologie di documenti idonei a provare la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato dell’Unione europea.

Il riferimento normativo è il regolamento di esecuzione n. 282/2011 modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 che ha uniformato i mezzi di prova ritenuti idonei e sufficienti in tutto il mercato unico.

In sostanza si ha la prova dell’avvenuto invio dei beni quando il cedente sia in possesso di un file o «pacchetto» composto dai seguenti documenti:

per le cessioni franco destino (con trasporto eseguito dal cedente o da terzi per suo conto):

  • certificazione di avvenuto trasporto rilasciata del venditore;

per le cessioni franco fabbrica (con trasporto eseguito dal cessionario o da terzi per suo conto, ad es ex works):

  • dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dall’acquirente entro 10 giorni dalla consegna, con una serie di dati identificativi della transazione e del mezzo di trasporto utilizzato e la data di arrivo dei beni.

Oltre ai due documenti innanzi indicati occorre che il cedente procuri:

  • almeno due evidenze non contraddittorie, rilasciate da parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente nonché l’una dall’altra dell’elenco a)

oppure

  • una qualsiasi dell’elenco a) in combinazione con una qualsiasi dell’elenco b).

Elenco a): sono inclusi i documenti di trasporto:

CMR con firma, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere;

Elenco b) i documenti seguenti:

Polizza assicurativa del trasporto, ricevuta di pagamento del servizio di trasporto; documenti ufficiali di una pubblica autorità (ad esempio, notaio) che confermano l’arrivo dei beni; ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione.

Esempio di documentazione da reperire e conservare nel casi di cessioni franco destino

  • certificazione di avvenuto trasporto rilasciata del venditore;
  • CMR con firma
  • Ricevuta di pagamento del servizio di trasporto

Esempio di documentazione da reperire e conservare nel caso di cessione franco fabbrica o ex works:

  • dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dall’acquirente entro 10 giorni dalla consegna, con una serie di dati identificativi della transazione e del mezzo di trasporto utilizzato e la data di arrivo dei beni.
  • CMR con firma
  • Ricevuta di pagamento del servizio di trasporto

Nelle Note esplicative della Commissione UE si legge che se le condizioni di cui innanzi non si sono verificate rimane comunque applicabile il regime di non imponibilità purché il cedente riesca a dimostrare, con soddisfacimento delle autorità locali (AdE), che il bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro. Così pure la circolare n. 12/2020, che richiede che gli elementi di prova alternativi della reale effettuazione della operazione siano oggettivi. A questi fini restano tuttora invocabili i chiarimenti contenuti nella prassi nazionale emanata prima del 2020 (tra le altre, risoluzioni n. 345/E del 2007, n. 447/E del 2008, n. 123/E del 2009 e n. 19/E del 2013, e risposta a interpello n. 100 del 2019).

Se la cessione viene inizialmente fatturata con addebito di Iva, perché insufficienti le prove disponibili alla luce del richiamato quadro normativo, oppure se si regolarizza la cessione non imponibile, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, perché il bene non perviene nello Stato di destinazione entro 90 giorni dalla consegna e si paga l’imposta, è possibile recuperare l’Iva quando in un momento successivo si entri in possesso dei documenti mancanti e si completi il «pacchetto» minimo richiesto. La nota di variazione va emessa entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione ex articolo 26, commi 2 e 3, del Dpr 633/1972.

Altamura, lì 06.02.2025

Tracciabilità e blindatura della filiera

Dal punto di vista gestionale, l’impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.

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